Ultima modifica: 4 Novembre 2021
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COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLI

Deliberazione n. 21/256: Sciopero generale proclamato ad oltranza, dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 29 ottobre 2021.

Deliberazione n. 21/256: Sciopero generale proclamato ad oltranza, dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 29 ottobre 2021, “per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 del 1° novembre 2021, alle 23.59 del 15 novembre 2021 (Pos. 1297/21)
(Seduta del 4 novembre 2021)
La Commissione, su proposta del Presidente, adotta all’unanimità la seguentedelibera:

LA COMMISSIONE PREMESSO

che la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha già proclamato due astensioni (la prima dal 15 al 20 ottobre 2021; la seconda dal 21 al 31 ottobre 2021), con riferimento alle quali la Commissione ha avviato i relativi procedimenti per la valutazione del comportamento del soggetto proclamante (cfr. delibere nn. 21/246 e 21/248);
che la stessa Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato, in data 29 ottobre 2021, una terza astensione, per il periodo dal 1° al 15 novembre 2021, per le medesimemotivazioni ed in continuità con le precedenti azioni, rispetto alla quale “è lasciata la possibilità al singolo aderente di partecipare ad uno o più giornate di sciopero o, in alternativa, al tutto il periodo previsto (15 gg)”;

RITENUTO

che, oltre alla durata complessiva dell’astensione – che così totalizzerebbe un mese intero, dal 15 ottobre al 15 novembre, con tre tranches senza alcuna interruzione, cui ben potrebbe seguirne una quarta, sì da risultare di per sé ad oltranza, come tale incompatibile con la salvaguardia degli altri beni protetti – la prevista modalità di partecipazione, che consente ai lavoratori di scegliere in quali giornate astenersi, risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza dellaCorte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
che, dunque, tale azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;

CONSIDERATO

che trattandosi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di scioperoquale incorporata nell’art. 40 della Costituzione, per essere nella stessa proclamazione privatadella sua caratteristica collettiva, fuoriesce dalla competenza della Commissione;

DELIBERA

che, per quanto sopra argomentato, non procederà ad esaminare questa terza proclamazione ed eventuali successive astensioni indette dalla Federazione Italiana SindacatiIntercategoriali, per le medesime motivazioni, in quanto non ritenute riconducibili nell’alveodella fattispecie prevista dall’articolo 40 della Costituzione;
conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersiingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, alle Amministrazioni, Enti e Aziende in indirizzo, nonché, ai sensidell’articolo 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ai Presidentidelle Camere e del Consiglio dei Ministri;

DISPONE, ALTRESI’,

la pubblicazione della presente delibera sul sito internet della Commissione.

Allegati